IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2001,  n. 401, e successive
integrazioni;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Viste  le  ordinanze di protezione civile n. 230 del 5 giugno 1984,
n. 318 dell'8 agosto 1984 e n. 905 del 17 febbraio 1987, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  circolare  del  Capo  del  dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/OPE/0046125
del 21 ottobre 2003;
  Viste  le  assegnazioni disposte in favore dei comuni delle regioni
Abruzzo,  Molise,  Lazio  e Campania danneggiati dagli eventi sismici
del  7  e  11 maggio  1984 ed in favore dei comuni della provincia di
Perugia danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984 per la realizzazione
degli  interventi di riattazione ricadenti nelle ordinanze n. 230 del
5 giugno    1984   e   n.   318   dell'8 agosto   1984,   ammontanti,
rispettivamente, ad Euro 481.004.541,35 e ad Euro 54.306.661,71;
  Considerato,  che  alla  data  del  presente  provvedimento risulta
ancora inutilizzata la somma di Euro 13.493.697,20 per gli interventi
di riattazione da parte delle amministrazioni comunali assegnatarie;
  Ritenuti  improrogabili  i  termini  perentori  gia'  stabiliti per
l'utilizzo delle somme residue di cui sopra;
  Ravvisata,  pertanto, l'opportunita' di procedere alla revoca delle
predette somme;
  Tenuto  conto,  altresi',  che  ai  sensi  della predetta normativa
emergenziale  le  suddette  economie  possono essere riassegnate alle
regioni  Abruzzo, Molise, Lazio e Campania per il proseguimento degli
interventi  di  riparazione e/o ricostruzione sul patrimonio edilizio
privato  a prevalente uso abitativo, in aggiunta ai limiti di impegno
ripartiti  dall'ordinanza  di protezione civile n. 3444 del 27 giugno
2005;
  Ritenuto di dover riassegnare alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania  le  somme  alle  medesime revocate e di introitare al Fondo
della  protezione  civile le somme revocate ai comuni della provincia
di Perugia;
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  assegnazioni  disposte in favore dei comuni di seguito elencati
per il finanziamento degli interventi di riparazione leggera relativa
agli interventi di riattazione del patrimonio edilizio privato ad uso
abitativo  e  di  cui  all'ordinanza  n.  230 del 5 giugno 1984, sono
revocate per il complessivo importo di Euro 9.918.448,49 nella misura
di seguito indicata:

             ---->   Vedere da pag. 24 a pag. 25  <----