IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Viste le ordinanze di protezione civile n. 230 del 5 giugno 1984, n. 318 dell'8 agosto 1984 e n. 905 del 17 febbraio 1987, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la circolare del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/OPE/0046125 del 21 ottobre 2003; Viste le assegnazioni disposte in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 ed in favore dei comuni della provincia di Perugia danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984 per la realizzazione degli interventi di riattazione ricadenti nelle ordinanze n. 230 del 5 giugno 1984 e n. 318 dell'8 agosto 1984, ammontanti, rispettivamente, ad Euro 481.004.541,35 e ad Euro 54.306.661,71; Considerato, che alla data del presente provvedimento risulta ancora inutilizzata la somma di Euro 13.493.697,20 per gli interventi di riattazione da parte delle amministrazioni comunali assegnatarie; Ritenuti improrogabili i termini perentori gia' stabiliti per l'utilizzo delle somme residue di cui sopra; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di procedere alla revoca delle predette somme; Tenuto conto, altresi', che ai sensi della predetta normativa emergenziale le suddette economie possono essere riassegnate alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania per il proseguimento degli interventi di riparazione e/o ricostruzione sul patrimonio edilizio privato a prevalente uso abitativo, in aggiunta ai limiti di impegno ripartiti dall'ordinanza di protezione civile n. 3444 del 27 giugno 2005; Ritenuto di dover riassegnare alle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania le somme alle medesime revocate e di introitare al Fondo della protezione civile le somme revocate ai comuni della provincia di Perugia; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. Le assegnazioni disposte in favore dei comuni di seguito elencati per il finanziamento degli interventi di riparazione leggera relativa agli interventi di riattazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo e di cui all'ordinanza n. 230 del 5 giugno 1984, sono revocate per il complessivo importo di Euro 9.918.448,49 nella misura di seguito indicata: ----> Vedere da pag. 24 a pag. 25 <----